MEDIAZIONE: Mancata adesione e mancata partecipazione

L’art. 8 Decreto Legislativo 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione ovvero dalla mancata adesione senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria o delegata dal Giudice possano derivare tre conseguenze sul piano processuale:
– il Giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. potrà desumere da tale comportamento argomenti di prova ai fini della decisione della Causa
– Il Giudice potrà eventualmente ritenere la condotta rilevante ai fini di una condanna della parte per Responsabilità Processuale Aggravata ex art. 96 c.p.c. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento di un ulteriore risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente
– Il Giudice potrà infine condannare la parte inottemperante alla Mediazione al pagamento di un importo pari al Contributo Unificato da versare in favore dell’Erario (Cassa delle Ammende)
Alla mancata partecipazione è equiparata la mancata adesione alla Mediazione adducendo motivazioni attinenti al merito.
La parte infatti, non può dichiarare di non aderire alla motivazione deducendo motivazioni attinenti al merito che, in quanto tali, devono essere necessariamente espresse in sede di Mediazione successivamente alla dichiarazione di adesione. La preventiva dichiarazione di non adesione, pertanto può essere giustificata solo ove la mancata adesione appaia immediatamente giustificata senza la necessità di entrare nel merito della vicenda in ipotesi limitate e residuali quali: eccezione di incompetenza per territorio o per materia ovvero difetto di legittimazione, genericità della domanda.
In tutte le altre ipotesi la parte chiamata è sempre tenuta alla effettiva e concreta partecipazione alla procedura di mediazione quando la mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda ovvero quando la mediazione sia stata ordinata dal Giudice
In tal senso Tribunale di Vasto dott. Pasquale Ordinanza 06.12.2016