Legittimazione Passiva nel Procedimento di USUCAPIONE

1 LITISCONSORZIO NECESSARIO
La procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in materia di Usucapione è utilmente esperita solo se coinvolge tutti i soggetti legittimati passivi.
Ne consegue che una mediazione azionataa soltanto nei confronti di alcuni dei potenziali contraddittori è annullebile non potendo produrre effetti né sostituire la condizione di procedibilità, poiché non garantisce il pieno coinvolgimento di tutti titolari delle posizioni giuridiche soggettive che verrebbero incise dal successivo giudizio che sono Litisconsorti Necessari.
2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI
Il litisconsorzio necessario è una situazione giuridica in cui, per la natura del rapporto in contesa, è obbligatorio che più soggetti partecipino al processo. Se non tutte le parti necessarie sono coinvolte, il processo è viziato e la sentenza emessa è invalida, potendo essere annullata e richiedendo la ripetizione del giudizio da capo. 
Allo stesso modo, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o l’attuale possessore) del bene.
La sentenza che accerta l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, infatti, non può produrre effetti di giudicato nei confronti del proprietario pretermesso, il quale conserva la possibilità di agire mediante opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.).
Ne deriva che l’attore ha l’onere di identificare specificamente il convenuto, dimostrando di avere compiuto tutte le ricerche necessarie con l’ordinaria diligenza, secondo il principio di “vicinanza della prova”.
Sotto il profilo operativo, la giurisprudenza e la prassi consentono di distinguere le seguenti ipotesi:
a) Certificato catastale con generalità complete dell’intestatario (post 24 luglio 1957)
Se il certificato catastale contiene generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita), l’attore può risalire agevolmente all’identità dell’intestatario attraverso le opportune ricerche anagrafiche presso i registri di stato civile.
In tal caso, sarà sufficiente convenire in giudizio il soggetto così identificato o, se deceduto, i suoi eredi accertati.
b) Certificato catastale con indicazione incompleta (nome, cognome, paternità)
Quando il certificato catastale indichi soltanto nome, cognome e paternità (tipico per intestazioni anteriori al 23 luglio 1957), l’attore dovrà dimostrare di avere esperito tutte le ricerche possibili, anche su eventuali omonimi, presso i registri comunali, anagrafici e di stato civile.
A tal fine si deve incaricare un notaio o altro tecnico (Geometra Architetto o ingegnere) per la redazione di una vera e propria relazione al ventennio.
Se tali ricerche risultano infruttuose, si aprono diverse alternative tra cui la notifica per pubblici proclami è solo l’estrema ratio e precisamente:
i. Nomina del curatore dello scomparso (art. 48 c.c.)
L’attore può richiedere la nomina di un curatore dello scomparso, quando sia ragionevole presumere che l’intestatario sia ancora in vita (criterio statistico: nati non oltre 100 anni prima) ma non se ne abbiano più notizie, nonostante le ricerche.
ii. Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.)
Quando risulti che l’intestatario sia deceduto, ma non si conoscano gli eredi, l’attore potrà chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente, a condizione che:
  • sia accertata la data e il luogo della morte;
  • non vi siano indizi circa l’esistenza di eredi;
  • non sia ancora decorso il termine decennale per l’accettazione dell’eredità (art. 480 c.c.).
iii. Notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.)
In via residuale ed eccezionale, qualora permanga l’obiettiva difficoltà nell’individuazione del titolare del bene, potrà farsi ricorso alla notificazione per pubblici proclami, previa autorizzazione del giudice.
Quest’ultimo, in base alle circostanze concrete, potrà disporre anche la pubblicazione sintetica su un quotidiano locale (art. 150, comma 2, c.p.c.).
Tuttavia, la notificazione per pubblici proclami non è consentita verso eredi non identificati o di incerta esistenza, pena la nullità della notifica (cfr. Cass. 27520/2011; 5031/2022; 11299/2018).
iv. Convenzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio
In estremo subordine, qualora sia accertata o presunta la morte dell’intestatario e vi sia la certezza giuridica dell’assenza di chiamati all’eredità o della mancata accettazione, l’attore potrà convenire in giudizio l’Agenzia del Demanio, per effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c.
  • litisconsorzio necessario usucapione

  • mediazione obbligatoria d.lgs. 28/2010

  • legittimazione passiva giudizio di usucapione

  • curatore dell’eredità giacente art. 528 c.c.

  • curatore dello scomparso art. 48 c.c.

  • notifica per pubblici proclami art. 150 c.p.c.

  • Agenzia del Demanio eredità devoluta

  • usucapione e condizione di procedibilità