SUCCESSIONI EREDITARIE

Lo studio Poerio si occupa di assistenza e consulenza legale in materia di:
– successione ereditaria legittima e testamentaria
– testamento (olografo, pubblico, segreto)
– quote di legittima
– apertura della successione
– divisione del patrimonio tra gli eredi
– impugnazioni delle disposizioni testamentarie

La disciplina giuridica delle successioni è contenuta nel libro II del codice civile, che, come noto, distingue la successione testamentaria, che ha titolo nel testamento, dalla successione legittima o ab intestato, che invece ha luogo per legge, nel caso in cui il de cuius non abbia redatto alcun testamento o qualora, pur avendolo redatto, non vi abbia indicato tutti i suoi beni patrimoniali.
La Successione Testamentaria:
La Successione è Testamentaria quando il de cuius abbia disposto in vita delle proprie sostanze presenti e future mediante un atto, necessariamente scritto chiamato Testamento.

Il Testamento:

Il testamento è l’atto scritto con il quale ciascuno dispone delle proprie sostanze per il periodo successivo alla propria morte.
Il nostro Ordinamento prevede 4 forme di testamento:
1) IL Testamento Olografo (art 602 cc):
Il Testamento Olografo è la forma più semplice e diffusa di Testamento perchè non richiede alcun tipo di formalismo.
Il Testamento Olografo deve presentare i seguenti requisiti minimi:
deve essere scritto di pugno dal Testatore
deve essere sottoscritto (Firmato)
deve avere la data
La mancanza anche di uno solo dei suddetti tre requisiti determina la Nullità del Testamento.
Eventuali successive aggiunte (Codicilli) devono essere anche essi scritti di pugno dal Testatore, sottoscritti e datati.

La Conservazione del Testamento Olografo:

Il Testamento Olografo è Conservato dal Testatore a propria cura.
Il Testatore può consegnare il testamento ad una persona di propria fiducia (che potrà essere un amico, un familiare o un Avvocato) ovvero consegnarlo ad un Notaio.
In questo ultimo caso il testamento sarà consegnato (obbligatoriamente dal Testatore) al Notaio il quale regidigerà un Verbale di Ricezione del Testamento Olografo cui verrà assegnato un Numero univoco di Repertorio.
Come per il Testamento Pubblico, il Notaio provvederà alla pubblicazione su istanza di chiunque vi abbia interesse purchè fornisca prova della avvenuta morte del testatore mediante produzione del Certificato di Morte.

2) il Testamento Pubblico (art 603 cc):

Il Testamento Pubblico è redatto da Notaio il quale, alla presenza di due testimoni autentica la firma del testatore e ne verifica la piena capacità.
Il Testamento Pubblico può essere dattiloscritto o scritto a mano dal testatore, e viene conservato dal Notaio il quale provvederà alla Pubblicazione nel momento in cui verrà a conoscenza della morte del testatore.
La forma dell’Atto Pubblico garantisce la massima certezza in ordine alla identità del soggetto che ha sottoscritto il Testamento (garanzia della autenticità della provenienza della sottoscrizione).

3) Il Testamento Segreto (art. 604 cc):

Il Testamento Segreto viene consegnato al Notaio in una busta chiusa e sigillata.
A differenza del Testamento Olografo, il Testamento Segreto può essere scritto a mano, a macchina o al computer anche da terzi.
Deve essere sottoscritto su ogni pagina dal Testatore.
Il Notaio redigerà un apposito Verbale di ricezione del Testamento Segreto su cui deve essere indicato il nominativo del soggetto presentante. Se il Testatore non è in grado di sottoscrivere il testamento lo dovrà comunicare al Notaio il quale lo annoterà nel verbale di ricezione.

4) I Testamenti Speciali (art 609 cc):

I Testamenti Speciali sono quelle forme di Testamento che si possono redigere quando ricorrano delle circostanze di eccezionale gravità ed urgenza che non consentano la redazione del testamento secondo le forme ordinarie (Testamento Olografo o Testamento Pubblico). La loro efficacia è limitata nel tempo a 3 mesi dalla cessazione della situazione contingente durante la quale il testamento è stato reso.

Il nostro Codice Civile prevede le seguenti forme di Testamento Speciale:
In caso di Malattia, Calamità o Infortuni, il testamento può essere ricevuto da Notaio, Giudice di Pace, Sindaco, o Ministro del Culto alla presenza di 2 testimoni di età non inferiore a 16 anni.
Il testamento è scritto da chi lo riceve e sottoscritto dal Testatore e dai testimoni.
A bordo di una Nave durante il viaggio il Testamento può essere ricevuto dal Comandante o da un suo subalterno.
Il Testamento a Bordo della Nave deve essere redatto in duplice originale ed entrambi devono essere sottoscritti dal soggetto che lo riceve, dal testatore e dai testimoni
Il Testamento dei Militari e delle persone al seguito delle Forze Armate:
Questo tipo di Testamento Speciale può essere ricevuto da un Ufficiale, da un Cappellano Militare, da un Ufficiale della Croce Rossa o da un Ufficiale della Associazione dei Cavalieri di Malta alla presenza di due testimoni.
Questo tipo di testamento deve essere sottoscritto dal Testatore, dai testimoni e dall’Ufficiale che lo riceve e deve essere trasmesos nel più breve tempo possibile al Quariergenerale che a sua volta lo trasmetterà al Ministero competente che provvederà a farlo depositare presso l’Archivio Notarile del luogo di ultima residenza del Testatore.

La Pubblicazione del Testamento:

Le modalità di pubblicazione del Testamento sono disciplinate dagli art 620 e 621 cc.
L’art 620 cc prevede che chiunque sia in possesso di un Testamento Olografo deve presentarlo ad un Notaio per la Pubblicazione.
L’art. 621 cc disciplina le modalità di Pubblicazione del Testamento da parte del Notaio sia nel caso in cui gli sia presentato un Testamento Olografo da terze persone sia nel caso in cui il Testamento olografo sia presso di lui in deposito ovvero quando abbia provveduto egli stesso alla redazione del Testamento in Forma Pubblica.
AI sensi dell’art. 621 cc il Notaio procede alla pubblicazione del Testamento mediante la redazione di un Verbale di Pubblicazione alla presenza di due testimoni.
Nel Verbale di Pubblicazione del Testamento che viene allegato al Testamento vero e proprio, il Notaio descriverà tutto quanto sia riportato sul foglio utilizzato (comprese eventuali stampigliature, cancellature ed abrasioni.
IL verbale è sottoscritto da chi ne ha richiesto la Pubblicazione, dai testimoni e dal Notaio che autentica le firme.
Documenti Necessari alla Pubblicazione del Testamento:
Ai fini della Pubblicazione del Testamento sono necessari i seguenti documenti:
Carta di Identità e Codice Fiscale della Persona che richiede la Pubblicazione
Copia del documento di identità del Testatore
Estratto dell’atto di Morte
Eventuale Testamento Olografo da Pubblicare

LA RICERCA DI UN TESTAMENTO

Per ricercare un Testamento Pubblico o Segreto si deve interpellare (ove conosciuto) direttamente il Notaio che ha ricevuto l’Atto.
Qualora il Notaio abbia cessato l’attività per morte o pensionamento, la Pubblicazione del Testamento può essere richiesta alla Archivio Notarile del Distretto di appartenenza del Notaio.
Se non è noto il nominaivo del Notaio la ricerca del Testamento deve essere indirizzata presso i Consigli Notarili dei Distretti ai quali si presume appartenga il Noatio custode del Testamento.
E’ inoltre possibile effettuare la ricerca presso il REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI istituito dalla CONVENZIONE DI BASILEA.
Il Registro Generale dei Testamenti consente di conoscere dove si trovi il Testamento Pubblico di qualsiasi persona che abbia depositato l’atto presso un Pubblico Ufficale in Italia ovvero in ciascuno degli Stati che hanno aderito alla Convenzione (Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Turchia, Ucraina e Italia).
Il Registro Generale dei Testamenti consente di reperire esclusivamente i testamenti Pubblici mentre non consente di trovare i testamenti Olografi depositati fiduciariamente ed i testamenti Segreti.
Il fenomeno successorio rappresenta un procedimento complesso in cui il ruolo del professionista legale è di rilevante importanza.

GLI EREDI LEGITTIMARI:

I Legittimari sono quegli eredi che non possono essere danneggiati dalle disposizioni testamentarie.
Agli Eredi Legittimari deve essere riservata una quota definita Quota di Legittima.
La quota della quale i Testatore può disporre senza ledere i diritti dei Legittimari è definita Quota Disponibile.
Agli Eredi Legittimari è consentito agire in giudizio per ottenere la Riduzione.
Gli Eredi Legittimari sono il Coniuge e i Figli.
Al Coniuge che non concorra con Figli è riservato 1/2 del patrimonio del Testatore (Quota Disponibile 1/2)
Al Coniuge che concorra con un Figlio è riservato 1/3 del Patrimonio (Quota Disponibile 1/3)
Al Figlio che concorra con il Coniuge è riservato 1/3.
Al Coniuge che concorra con più figli è riservato 1/4 del patrimonio (Quota disponibile 1/4)
Ai Figli che concorrano con il Coniuge sono riservati 2/4 del patrimonio (Quota Disponibile 1/4)
Se vi è un solo Figlio senza Coniuge la quota di legittima è pari ad 1/2 dell’Asse Ereditario (Quota Disponibile 1/2)
Se vi sono più figli senza Coniuge la quota loro riservata è pari a 2/3 (Quota Disponibile 1/3)
Se non vi sono figli agli Ascendenti è riservato 1/3 del patrimonio (Quota Disponibile 2/3)
Se vi è concorso tra Coniuge ed Ascendenti, al Coniuge deve essere assicurato 1/2 del Patrimonio e agli Ascendenti 1/4 (Quota Disponibile 1/4).

SUCCESSIONE DEL CONIUGE SEPARATO o DIVORZIATO:

Coniuge Separato:
Il Coniuge Separato conserva il diritto Ereditario a meno che non sia stato pronunciata Separazione con Addebito a suo carico.
Il Coniuge Separato continuerà a beneficiare del diritto di Abitazione qualora goduto al momento della morte dell’ex coniuge.
Qualora percepisca assegno di mantenimento il coniuge separato continuerà a percepire il diritto all’assegno di mantenimento a carico degli eredi.
Coniuge Divorziato:
Il Coniuge Divorziato perde ogni diritto successorio a seguito del Divorzio.
Se il coniuge Divorziato percepiva Assegno Divorzile, potrà beneficiare di assegno alimentare a carico dell’eredità e potrà avere diritto ad assegno di reversibilità.

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA:

La Successione Legittima si verifica ogni qual volta un soggetto muoia senza aver fatto un testamento. In questo caso l’eredità è devoluta ai soggetti indicati dalla legge:
Gli Eredi Legittimi:
In mancanza di un Testamento, i soggetti cui è devoluta la eredità per legge sono il coniuge, i figli (discendenti), i nipoti (ascendenti), i collaterali (zii e cugini).
In mancanza di tali soggetti l’eredità è devoluta allo Stato.
Le quote di eredità spettanti a ciascun erede legittimo variano a seconda del grado di parentela e dall’eventuale concorso di altri eredi.
Qualora ci sia il concorso del coniuge con un figlio l’eredità sarà devoluta in parti uguali.
Qualora ci sia il concorso del Coniuge con più figli l’eredità sarà devoluta per 1/3 al Coniuge e per 2/3 ai figli.
Qualora ci sia il concorso del Coniuge con Ascendenti o Collaterali l’eredità sarà devoluta per 2/3 al Coniuge e per 1/3 agli Ascendenti e Collaterali.
La presenza dei Figli esclude il concorso degli Ascendenti e Collaterali ma non esclude il concorso del Coniuge.