LO SPAM NON E’ REATO

Con il termine SPAM è comunemente individuata la condotta di chi invia massivamente messaggi di posta elettronica indesiderata aventi contenuto pubblicitario.

Secondo la Cassazione tale tipo di condotta non integra il reato di Molestie previsto e punito dall’art. 360 cp. La norma, infatti, punisce chi con petulanza o per altro biasimevole motivo, arrechi ad altri disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico anche mediante l’uso del telefono. La Cassaizone Sezione 1 Penale, con la recente Sentenza n. 28959/2021 ha ritenuto che lo SPAM non integri il reato di Molestie poichè lo strumento del telefono – diverso e molto più invasivo della mail – non può essere certamente equiparato alla casella di posta elettronica la quale, a sua volta, non può essere neppure considerata un luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò perché attraverso la mail non si realizza alcuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario né si verifica alcuna intrusione diretta del mittente nella sfera delle attività del destinatario trattandosi di modalità di comunicazione “asincrona”. In questo caso, infatti, la comunicazione si perfeziona, solo se e quando il destinatario procede alla lettura del messaggio. Dunque, a differenza della molestia effettuata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare.

Naturalmente se la posta è finalizzata alla sottrazione di password o codici pin per l’accesso ad applciazioni di digital banking possono configurarsi reati diversi dalle Molestie come ad esempio la Truffa o la Frode informatica ovvero ancora, se i messaggi mail sono personalizzati ed hanno contenuti di minaccia o a sfondo sessuale può essere anche integrato il reato di Stalking qualora abbiano comportato uno stato di ansia o di stress emotivo nella vittima (in tal senso Cass. n. 12528/2016 e n. 1223/2021)

Avv. Giuseppe Poerio

CANNABIS NON PUNIBILITA’ DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA – Cass. SU 12348/2020

cannabis non punibilita coltivazione domestica 1 CANNABIS NON PUNIBILITA' DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA - Cass. SU 12348/2020

CANNABIS NON PUNIBILITA’ DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA – Cassazione Sezioni Unite 12348/2020:

Le Sezioni Unite hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale sulla punibilità della coltivazione domestica della Majuana applicando il principio di offensività in concreto.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l’esiguità del numero di piantine, la modica quantità del raccolto ed i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio.
I criteri valorizzati dalla Corte per escludere la punibilità delle attività di coltivazione domestica finalizzata esclusivamente all’uso personale del coltivatore, sono i seguenti:
– le minime dimensioni della coltivazione
– le rudimentali tecniche utilizzate
– lo scarso numero di piante
– il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile
– la mancanza di ulteriori indici della finalizzazione all’inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti.
Rimane in ogni caso soggetta alla sanzione amministrativa, prevista dall’art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita.
Ovviamente, anche alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l’art. 131-bis c.p., con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

in base al nuovo Ddl – attualmente in discussione alla Camera – dovrebbe essere a breve espressamente depenalizza sia la coltivazione di piccole quantità di cannabis (al massimo 4 piantine), sia l’uso personale delle sostanze stupefacenti in questo modo ottenute.
Dovrebbero essere abrogate anche le attuali sanzioni amministrative previste per la detenzione ed il consumo.cannabis

La Nuova Legittima Difesa

Il 6 marzo 2019 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la disciplina della Legittima Difesa art. 52 c.p.

Le novità:

In base alla normativa previgente la punibilità dell’agente era esclusa a condizione che sussistessero:

  1. Attualità del Pericolo
  2. Ingiustizia dell’offesa
  3. Proporzionalità della reazione

Fermo restando il presupposto della attualità del pericolo, la proporzionalità della reazione era presunta in presenza di una violazione del domicilio (inteso come abitazione o anche luogo di lavoro).

La nuova disciplina della Legittima Difesa introduce una presunzione assoluta di legittimità della reazione anche in assenza del requisito della attualità del pericolo. Sarà, quindi, possibile difendersi mediante l’uso di armi, ancor prima dell’inizio dell’azione criminosa oppure subito dopo il termine della stessa nel momento in cui l’aggressore si sia dato alla fuga.

E’ stato inoltre introdotto all’interno dell’art. 55 c.p. che disciplina l’eccesso colposo di legittima difesa, lo stato di grave turbamento di chi si è difeso. Il riconoscimento dello stato di grave turbamento consentirà di escludere in capo all’agente, la sussistenza dell’eccesso colposo di legittima difesa.

Appaiono evidenti profili di incostituzionalità delle modifiche introdotte che consentono l’uso pressochè indiscriminato della violenza per la tutela di diritti patrimoniali.

Avv. Giuseppe Poerio

 

 

 

Intercettazioni Telefoniche Ambientali e Rilevamenti GPS sui veicoli

intercettazioni Intercettazioni Telefoniche Ambientali e Rilevamenti GPS sui veicoliDubbi di Costituzionalità dell’art. 268 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.:
le intercettazioni telefoniche, ambientali ed i rilevamenti GPS sui veicoli sono eseguiti mediante apparecchiature MCR di proprietà delle Procure ovvero prese a noleggio da società esterne.
Le Procure non mettono a disposizione delle difese il Capitolato Tecnico delle apparecchiature utilizzate, sprovvisto dei necessari certificati di Collaudo e Taratura della strumentazione.
In base alla normativa europea vigente UNI EN ISO 9001:2015 le caratteristiche tecniche di uno strumento vengono dichiarate dal costruttore dell’apparecchio sui cataloghi e/o manuali di istruzioni, con validità di un anno.
Ciò significa che, se lo strumento viene utilizzato nelle condizioni standard definite dal produttore, esso è garantito un anno dalla produzione.
Nel caso delle indagini svolte dalle Autorità Italiane, non è dato sapere quando gli strumenti utilizzati per l’esecuzione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e per le rilevazioni GPS siano stati prodotti, quando essi siano stati collaudati ed eventualmente tarati e revisionati.
In assenza dei certificati di collaudo e taratura degli strumenti, le rilevazioni eseguite non possono essere ritenute sufficientemente attendibili.
La Corte Costituzionale con nota Sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell’art. 3 Costituzione nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In particolare la Corte ha ritenuto “la palese irragionevolezza di un sistema che consente di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili – fonti di potenziali gravi conseguenze per chi vi è sottoposto – svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza e buon funzionamento siano soggette a verifica «anche a distanza di lustri».
Allo stesso modo, si osserva che anche l’art. 268 c.p.p. intitolato “esecuzione delle operazioni” avrebbe dovuto prevedere l’obbligo di collaudo e taratura della strumentazione utilizzata per le intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché per i rilevamenti GPS.
La corretta funzionalità delle apparecchiature, dovrebbe essere infatti adeguatamente certificata per garantire all’imputato la giustizia del Processo (art. 111 Cost.) e la parità di trattamento (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge) dei cittadini dal momento che alcuni potrebbero essere intercettati con strumenti più efficienti altri con strumenti mal funzionanti senza alcuna garanzia laddove invece sarebbe auspicabile una applicazione di standard uguali per tutti
Si prendano ad esempio tutte le conversazioni nelle quali una parte del dialogo è indicata come “incomprensibile”. Tali conversazioni, ove captate nella loro interezza, avrebbero potuto condurre a risultati investigativi completamente differenti. Lo steso vale per le geo localizzazioni tramite GPS che possono collocare i vari soggetti in determinate località in tal modo attribuendogli la commissione di talune condotte criminose ivi verificatesi.

Ovviamente qualora passasse un discorso del genere verrebbero praticamente posti nel nulla tutti i processi di criminalità organizzata che si fondano su intercettazioni telefoniche e ambientali