CONVIVENZA MORE UXORIO

COPPIE DI FATTO AFFIDAMENTO DEI FIGLI

La convivenza more uxorio nel nostro ordinamento ha rilevanza esclusivamente per ciò che concerne il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e l’affidamento ed il mantenimento degli stessi, all’esito della cessazione della convivenza.

I conviventi di fatto, infatti, in caso di cessazione del rapporto, possono ricorrere al Tribunale per la disciplina dell’affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio e per la regolamentazione degli aspetti con ciò connessi, come il mantenimento del figlio, il collocamento, l’assegnazione della casa coniugale ed il diritto/facoltà di visita del genitore non collocatario.

La procedura è identica a quella prevista per la separazione dei coniugi, con l’unica differenza che il Presidente del Tribunale non può riconoscere un assegno di mantenimento in favore del convivente, nè pronunciarsi su di un eventuale addebito della separazione.

È bene evidenziare che il procedimento dinanzi al Tribunale per disciplinare l’affidamento, il collocamento e tutti gli altri aspetti più rilevanti per la vita del figlio, è obbligatorio esclusivamente nel caso che tra i due genitori ex conviventi intervengano dei contrasti su tali materie che non possono essere altrimenti risolti.

Ai conviventi more uxorio non sono riconosciuti ulteriori diritti a meno che l’unione non venga formalizzata secondo quanto previsto dalla legge n. 76/2006, cosiddetta legge Cirinnà che disciplina le unioni civili.