Affidamento, Collocamento e Mantenimento dei figli

 

Affidamento dei Figli:

La normativa vigente in caso di separazione o divorzio dei coniugi prevede come regola generale l’affidamento condiviso dei figli;
Ciò significa che, almeno sulla carta, ciascun genitore, anche dopo la separazione dei coniugi, ed indipendentemente dal collocamento del figlio, mantiene la facoltà di intervenire nella determinazione dei principali aspetti della vita del minore. I genitori devono quindi continuare a collaborare ed interagire al fine di salvaguardare e perseguire il superiore interesse dei figli.
Tale regola generale può essere derogata solo in caso di gravi e reiterate inadempienze dei genitori che abbiano arrecato un concreto pregiudizio all’equilibrio psico-fisico del minore.

Collocamento dei Figli:

Concettualmente diverso dall’affidamento (che si presume condiviso) è il collocamento dei figli.

Il Collocamento Prevalente:

Anche in presenza di un Affidamento Condiviso, i figli sono abitualmente collocati in via prevalente presso uno solo dei genitori. Da ciò deriva una posizione di inevitabile svantaggio in capo del genitore cd non collocatario il quale, di fatto, è esautorato dalle scelte della vita quotidiana del minore.
Il Collocamento prevalente del minore presenta altresì conseguenze di carattere economico molto rilevanti per il genitore non collocatario connesse in particolare al regime di:
– Assegnazione della Casa Coniugale
– Obbligo di contributo al mantenimento dei figli

Il Collocamento Alternato:

Un recente orientamento giurisprudenziale adottato in molti Uffici Giudiziari (tra cui anche Roma), ha introdotto, in alternativa al Collocamento Prevalente del Minore presso un genitore, il cd Collocamento Alternato.

Il collocamento alternato può essere di 2 tipi:
a) Collocamento turnario o a rotazione
b) Collocamento Invariato
Nel Collocamento turnario o a rotazione, il minore alternerà il proprio collocamento presso l’abitazione di ciascun genitore per periodi più o meno prolungati (a settimana, mese o anno).
In tal caso non sarà previsto alcun assegno di mantenimento per il contributo alle Spese Ordinarie a carico dei genitori poiché ciascuno si occuperà di tutte le esigenze della prole nel periodo di propria competenza.
Resteranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali le sole Spese Straordinarie.
Nel Collocamento Invariato, è il minore a rimanere presso la Casa Familiare con i genitori ad alternarsi nel collocamento.
Anche in tal caso non è previsto alcun assegno di mantenimento relativo alle Spese Ordinarie a carico dei genitori che saranno tenuti esclusivamente al rimborso del 50% delle Spese Straordinarie.

Casa Coniugale:

La Casa Coniugale, ancorchè sia di proprietà esclusiva del solo genitore non collocatario, in caso di separazione dei coniugi, viene assegnata a quel genitore presso il quale il figlio sarà stabilmente collocato (Collocamento Prevalente).

In questo caso le spese relative all’immobile saranno ripartite come segue:
– Spese Condominiali ordinarie, riparazioni ordinarie, manutenzione ordinaria, bollette di utenze a carico dell’occupante/assegnatario
– Spese Straordinarie a carico del Proprietario

Il Mantenimento dei Figli:

Le Spese Ordinarie:

Il genitore non collocatario è tenuto a contribuire al mantenimento dei Figli mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile in favore del genitore collocatario.
Tale assegno comprende tutte le Spese Ordinarie.

Sono sono ritenute Spese Ordinarie:
– spese ordinarie di vitto e alloggio
– vestiario
– libri scolastici e materiale di cancelleria (compreso zaino, astucci e quaderni)
– farmaci da banco
– visite mediche anche specialistiche di routine
– gite scolastiche di un giorno

Le Spese Straordinarie:

Le Spese Straordinarie sono tutte le spese non comprese nell’assegno di mantenimento.
Il genitore non collocatario deve rimborsare le Spese Straordinarie nella misura del 50% all’altro coniuge che le anticipa.

Sono ritenute Spese Straordinarie:

– Vacanze (rimborsate a condizione che siano state autorizzate dal coniuge tenuto al rimborso)
– Gite scolastiche superiori ad un giorno (rimborsate a condizione che siano state autorizzate dal coniuge tenuto al rimborso)
– Spese voluttuarie quali telefono, auto, motorino (rimborsate a condizione che siano state autorizzate dal coniuge tenuto al rimborso)
– Assicurazione RCA (da rimborsare obbligatoriamente qualora sia stato precedentemente autorizzato acquisto del veicolo)
– Interventi chirurgici e ortodontici (da rimborsare qualora non siano coperti dal SSN)