La Guida in Stato di Ebbrezza è prevista e disciplinata dall’art. 186 Codice della Stada.

La norma prevede 3 ipotesi in base al diverso tasso alcolemico riscontrato nel sangue del conducente:

  1. qualora il tasso alcolemico riscontrato sia compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la pena prevista è la sanzione amministrativa della ammenda da euro 500 ad euro 2000 e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi
  2. qualora il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la pena prevista è l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a 6 mesi oltre alla pena accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno
  3. qualora il tasso alcolemico risulti superiore a 1,5 grammi per litro la pena prevista è l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno oltre alla sanzione accessoria della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

Le pene sono raddoppiate quando il contravventore abbia provocato un incidente stradale.

L’imputato, sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) può  chiedere ed ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova ovvero la messa alla prova a seguito di condanna.

A seguito dell’esito positivo della prova, il Giudice per le indagini preliminari dichiara non doversi procedere per l’intervenuta estinzione del reato e, nel contempo, applica all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che non si somma alla sospensione amministrativa eventualmente già subita).

L’Avvocato Giuseppe Poerio è in grado di fornire assistenza ai propri clienti in tale delicata materia in tutte le fasi del procedimento ivi compresa la eventuale richiesta di messa alla prova.