IL TESTAMENTO OLOGRAFO IN STAMPATELLO E’ VALIDO Cassazione Sez. 2^ Civile Ordinanza n. 42124/2021

Il Principio di diritto:

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 42124/2021, ha respinto il Ricorso promosso avverso la Sent. n. 491/2019 della Corte d’Appello di Trieste ed ha stabilito il principio secondo cui la redazione del Testamento Olografo in stampatello non ne inficia la validità formale.

Per “Olografo” infatti, deve intendersi il testamento interamente “scritto a mano” ed il requisito della olografia può ritenersi perfezionato anche nel caso di una scheda testamentaria parzialmente (o interamente) scritta in stampatello.

Il Testamento Olografoscritto con il carattere stampatello, infatti non pone un problema di validità in rapporto ai suoi requisiti formali, ma un problema di prova della provenienza dal testatore in presenza di contestazioni della sua autenticità.

La vicenda processuale:

Nel caso di specie la consulenza grafica espletata nel primo grado aveva evidenziato una “elevata probabilità” che il testamento fosse riconducibile al defunto.

La 2^ Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto congrua la motivazione adottata dalla Corte d’Appello di Trieste secondo cui la “elevata probabilità”, ritenuta dall’esperto, poteva assurgere a giudizio di giuridica certezza. Ciò in quanto erano presenti in atti numerosi documenti che confermavano la circostanza che, anche in epoca precedente alla redazione del testamento, il defunto aveva alternato l’uso del corsivo con lo stampatello.

La Corte di Appello di Trieste aveva  respinto la domanda di accertamento negativo della autenticità del testamento poiché, secondo i principi generali in tema di onere della prova, l’onere di provare la non autenticità del Testamento Olografo incombe sulla Parte che la deduce.

Avv. Giuseppe Poerio

 

LO SPAM NON E’ REATO

Con il termine SPAM è comunemente individuata la condotta di chi invia massivamente messaggi di posta elettronica indesiderata aventi contenuto pubblicitario.

Secondo la Cassazione tale tipo di condotta non integra il reato di Molestie previsto e punito dall’art. 360 cp. La norma, infatti, punisce chi con petulanza o per altro biasimevole motivo, arrechi ad altri disturbo in luogo pubblico o aperto al pubblico anche mediante l’uso del telefono. La Cassaizone Sezione 1 Penale, con la recente Sentenza n. 28959/2021 ha ritenuto che lo SPAM non integri il reato di Molestie poichè lo strumento del telefono – diverso e molto più invasivo della mail – non può essere certamente equiparato alla casella di posta elettronica la quale, a sua volta, non può essere neppure considerata un luogo pubblico o aperto al pubblico. Ciò perché attraverso la mail non si realizza alcuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario né si verifica alcuna intrusione diretta del mittente nella sfera delle attività del destinatario trattandosi di modalità di comunicazione “asincrona”. In questo caso, infatti, la comunicazione si perfeziona, solo se e quando il destinatario procede alla lettura del messaggio. Dunque, a differenza della molestia effettuata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare.

Naturalmente se la posta è finalizzata alla sottrazione di password o codici pin per l’accesso ad applciazioni di digital banking possono configurarsi reati diversi dalle Molestie come ad esempio la Truffa o la Frode informatica ovvero ancora, se i messaggi mail sono personalizzati ed hanno contenuti di minaccia o a sfondo sessuale può essere anche integrato il reato di Stalking qualora abbiano comportato uno stato di ansia o di stress emotivo nella vittima (in tal senso Cass. n. 12528/2016 e n. 1223/2021)

Avv. Giuseppe Poerio

Obbligo Vaccinale: intervista dell’ Avv. Poerio a Radio Radio

“Abbiamo creato questa associazione di avvocati per tutelare i diritti dei cittadini. I nostri servizi sono offerti a titolo calmierato per cercare di aiutare le persone e aiutare anche noi stessi, perché anche per noi avvocati hanno introdotto delle misure restrittive particolari che limitano i diritti di difesa di tutti i cittadini. I primi 12 articoli della Costituzione sono le libertà fondamentali e noi ci siamo chiamati Unione delle libertà fondamentali perché il nostro obiettivo è quello di tutelare i diritti costituzionali che in questo periodo stanno calpestando“.

L’intervista dell. Avv Poerio sull’Obbligo Vaccinale a Radio Radio dove denuncia le coperture politiche

Le sicurezze sulle misure d’emergenza sembrano incrinarsi rispetto all’andamento del contagio. Il calo del numero dei positivi e soprattutto delle ospedalizzazioni si contrappone al mantenimento delle misure restrittive. In particolare il Green pass e l’obbligo vaccinale perdono forza e legittimità giuridica dinnanzi al nuovo contesto della variante Omicron.
In difesa dei diritti fondamentali numerose sono state le denunce contro le imposizioni governative per limitare il contagio. Nonostante i tanti esposti, denuncia l’avv. Giuseppe Poerio, nulla si è mosso dal punto di vista giuridico. Per il responsabile dell’Ass. Libertà fondamentali le misure poste in atto dal governo rappresentano un vero e proprio vulnus dei diritti garantiti dai primi 12 articoli della Costituzionale e una infrazione delle libertà individuali.

CANNABIS NON PUNIBILITA’ DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA – Cass. SU 12348/2020

cannabis non punibilita coltivazione domestica 1 CANNABIS NON PUNIBILITA' DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA - Cass. SU 12348/2020

CANNABIS NON PUNIBILITA’ DELLA COLTIVAZIONE DOMESTICA – Cassazione Sezioni Unite 12348/2020:

Le Sezioni Unite hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale sulla punibilità della coltivazione domestica della Majuana applicando il principio di offensività in concreto.
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l’esiguità del numero di piantine, la modica quantità del raccolto ed i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio.
I criteri valorizzati dalla Corte per escludere la punibilità delle attività di coltivazione domestica finalizzata esclusivamente all’uso personale del coltivatore, sono i seguenti:
– le minime dimensioni della coltivazione
– le rudimentali tecniche utilizzate
– lo scarso numero di piante
– il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile
– la mancanza di ulteriori indici della finalizzazione all’inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti.
Rimane in ogni caso soggetta alla sanzione amministrativa, prevista dall’art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita.
Ovviamente, anche alla coltivazione di piante penalmente illecita è possibile applicare l’art. 131-bis c.p., con esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

in base al nuovo Ddl – attualmente in discussione alla Camera – dovrebbe essere a breve espressamente depenalizza sia la coltivazione di piccole quantità di cannabis (al massimo 4 piantine), sia l’uso personale delle sostanze stupefacenti in questo modo ottenute.
Dovrebbero essere abrogate anche le attuali sanzioni amministrative previste per la detenzione ed il consumo.cannabis

Cannabis Legale – Nuovo STOP delle Sezioni Unite

Con Provvedimento del 30 maggio 2019, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, rientri nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole.
Ne deriva pertanto che, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.
Le SU, di fatto chiudono ad ogni ipotesi di commericializzazione di derivati della Canapa ad esclusione di campioni del tutto privi di principio attivo.
Non risulta chiara quale possa essere la coerenza di consentire la coltivazione della Canapa ai sensi della L. 242/2016 ma allo stesso tempo di vietare la commercializzazione dei derivati ai sensi della L. 309/1990.
Il brusco cambio di orientamento della Cassazione, più che dettato da una logica di tipo giuridico, appare per lo più frutto del mutato quadro della politica nazionale che si oppone ad ogni ipotesi di apertura alla liberalizzazione delle droghe leggere.
Avv. Giuseppe Poerio

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