Il Giudice competente per l’Esecuzione del Titolo Penale è il magistrato che ha emesso il Provvedimento da eseguire (art. 665 c.p.p.).

L’incidente di esecuzione è disciplinato dagli artt. 666 c.p.p. e ss. ed è lo “schema procedimentale di carattere generale”, da utilizzare per la soluzione di tutte le questioni insorte nella fase esecutiva della sentenza o ordinanza divenuta irrevocabile.

Si ricorre all’Incidente di Esecuzione nei seguenti casi:

  • Accertamento sull’identità della persona detenuta (art. 667 c.p.p.)
  • Persona condannata per errore di nome (art. 668 c.p.p.)
  • Pluralià di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 c.p.p.)
  • Questioni sul titolo esecutivo (art. 670 c.p.p.)
  • Applicazione della Continuazione, dello scorporo e del cumulo delle pene (art. 671 c.p.p.)
  • Applicazione di Amnistia e Indulto (art. 672 c.p.p.)
  • Abolizione del reato – depenalizzazione (art. 673 c.p.p.)
  • Revoca della sospensione condizionale, revoca della grazia, revoca della amnistia o dell’indulto (art. 674 c.p.p.)
  • Falsità di documenti (art. 675 c.p.p.)
  • Estinsione del reato o della pena, pene accessorie, restituzione beni in sequestro (art. 676 c.p.p.)

Il Tribunale di Sorveglianza è l’organo giudiziario competente a decidere sulle richieste presentate dai detenuti con specifico riferimento a:

  • Misure e Pene alternative alla detenzione (Affidamento in Prova ordinario e particolare, semilibertà, detenzione domiciliare)
  • Permessi Premio
  • liberazione anticipata
  • 41 bis OP
  • Riabilitazione
  • Conversione in obblighi