La separazione dei coniugi

Può essere consensuale o giudiziale e deve essere formalizzata attraverso un atto da trascrivere nel registro dello stato civile.

La separazione consensuale:

si verifica quando i coniugi raggiungono un accordo in ordine agli aspetti personali e patrimoniali della coppia, con particolare riguardo alla assegnazione della casa familiare, affidamento e mantenimento dei figli, nonchè riconoscimento di eventuale assegno in favore di uno dei coniugi.
L’accordo di separazione viene poi formalizzato in udienza dinanzi al Presidente del Tribunale e successivamente omologato dal Pubblico Ministero; il verbale di separazione omologato rappresenta titolo esecutivo per ottenere l’adempimento forzato nei confronti del coniuge che si sia reso eventualmente inadempiente agli obblighi assunti.

La documentazione da presentare per la separazione è la seguente:
– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
– certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
Tale documentazione può essere richiesta gratuitamente dagli interessati recandosi presso gli uffici anagrafici.

La separazione giudiziale

si verifica quando i coniugi non raggiungono un accordo in ordine alle condizioni di separazione. In tal caso il giudizio non si esaurisce in una unica udienza: come per la separazione consensuale, c’è una prima udienza presidenziale nella quale il Giudice, dopo aver sentito le diverse e contrapposte ragioni dei coniugi, stabilisce in via provvisoria le condizioni della separazione. Contro i provvedimenti provvisori ed urgenti è ammesso Reclamo alla Corte d’Appello (art. 708 codice civile).

Le fasi successive si svolgono come segue: prima udienza di trattazione, alla quale le parti possono presentare memorie integrative o modificative delle originarie richieste; fase istruttoria, nella quale ciascuno dei coniugi può produrre documentazione o richiedere l’esame di testimoni; infine, la fase decisoria, nella quale il Giudice decide in via definitiva gli aspetti controversi della causa.

La documentazione necessaria per la separazione giudiziale è la seguente:
– estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
– certificato di residenza e stato di famiglia di entrambi i coniugi
– dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, ove presentata
– estratto conto, degli ultimi tre anni, di tutti i conti corrente intestati
– dichiarazione sostitutiva di notorietà, avente ad oggetto lo stato patrimoniale complessivo

Le condizioni della separazione, sia consensuale che giudiziale, possono essere sempre modificate con ricorso al Tribunale, qualora intervengano delle modifiche delle condizioni personali o patrimoniali dei coniugi (art. 710 codice civile).

 Assegno di mantenimento al coniuge

Nuovo orientamento sull’assegno di mantenimento del coniuge debole

Con la storica Sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto fine al tradizionale orientamento giurisprudenziale che attribuiva all’assegno divorzile la funzione di garantire al coniuge ritenuto più debole, il mantenimento del medesimo tenore di vita, in favore di una valutazione necessariamente complessiva dell’intera storia coniugale.

La Corte in tal modo, ha inteso superare quell’automatismo secondo cui il diritto al mantenimento in favore del coniuge ritenuto più debole sorgeva come conseguenza inevitabile per l’altro coniuge a seguito della cessazione del matrimonio a prescindere da qualsiasi valutazione della capacità reddituale futura del beneficiario e dell’apporto da questi concretamente apportato alla creazione del patrimonio comune.

I nuovi parametri, posti dalla Cassazione si fondano sulla considerazione che il divorzio comporta lo scioglimento definitivo dei rapporti esistenti tra i coniugi, sia dal punto di vista personale che economico, con la conseguenza che gli ex coniugi devono essere nuovamente valutati come persone singole.

L’estinzione dei rapporti tra le parti, comporta che l’assegno divorzile può avere soltanto una funzione assistenziale a favore del coniuge più debole, e sarà dovuto esclusivamente qualora questi sia oggettivamente incapace di far fronte al proprio sostentamento, a prescindere dal tenore matrimoniale o dell’eventuale differenza reddituale tra i coniugi.

Ciò significa che la concessione del beneficio dell’assegno di separazione o divorzile, sarà subordinata all’esame della sussistenza o meno in capo al coniuge più debole, di mezzi che siano almeno potenzialmente tali da consentirgli la propria indipendenza economica.
Ne consegue che, solo qualora il richiedente abbia fornito prova rigorosa della totale assenza di mezzi adeguati ovvero della oggettiva impossibilità a procurarseli, il Giudice disporrà il pagamento dell’assegno in suo favore.