La proprietà può essere acquistata a titolo originario con l’usucapione.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 1158 e ss. c.c. In particolare, l’art. 1158 c.c. prevede che si possa usucapire la proprietà dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari con il possesso pacifico e continuato per un periodo ultraventennale; l’art. 1159 c.c. disciplina i casi di usucapione decennale in virtù di possesso di buona fede sulla base di titolo idoneo. Sono altresì usucapibili le universalità di mobili, i beni mobili e i beni mobili registrati.
Il nostro ordinamento prevede due strumenti giuridici per ottenere la dichiarazione di usucapione: la pronuncia giurisdizionale ed il verbale di mediazione. In particolare, la possibilità di trascrivere il verbale di mediazione – introdotta dal comma 12 bis dell’art. 2643 c.c., in combinato disposto con l’art. 5, co. 1, del D.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 – rappresenta lo strumento più rapido, economico ed efficace per ottenere la trascrizione del titolo.
Lo Studio Poerio fornisce assistenza legale, per il riconoscimento della usucapione, sia per via giurisdizionale che per il tramite dell’istituto della mediazione.