Legittimazione Passiva nel Procedimento di USUCAPIONE

1 LITISCONSORZIO NECESSARIO
La procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in materia di Usucapione è utilmente esperita solo se coinvolge tutti i soggetti legittimati passivi.
Ne consegue che una mediazione azionataa soltanto nei confronti di alcuni dei potenziali contraddittori è annullebile non potendo produrre effetti né sostituire la condizione di procedibilità, poiché non garantisce il pieno coinvolgimento di tutti titolari delle posizioni giuridiche soggettive che verrebbero incise dal successivo giudizio che sono Litisconsorti Necessari.
2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PASSIVI
Il litisconsorzio necessario è una situazione giuridica in cui, per la natura del rapporto in contesa, è obbligatorio che più soggetti partecipino al processo. Se non tutte le parti necessarie sono coinvolte, il processo è viziato e la sentenza emessa è invalida, potendo essere annullata e richiedendo la ripetizione del giudizio da capo. 
Allo stesso modo, nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo è il proprietario (o l’attuale possessore) del bene.
La sentenza che accerta l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, infatti, non può produrre effetti di giudicato nei confronti del proprietario pretermesso, il quale conserva la possibilità di agire mediante opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.).
Ne deriva che l’attore ha l’onere di identificare specificamente il convenuto, dimostrando di avere compiuto tutte le ricerche necessarie con l’ordinaria diligenza, secondo il principio di “vicinanza della prova”.
Sotto il profilo operativo, la giurisprudenza e la prassi consentono di distinguere le seguenti ipotesi:
a) Certificato catastale con generalità complete dell’intestatario (post 24 luglio 1957)
Se il certificato catastale contiene generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita), l’attore può risalire agevolmente all’identità dell’intestatario attraverso le opportune ricerche anagrafiche presso i registri di stato civile.
In tal caso, sarà sufficiente convenire in giudizio il soggetto così identificato o, se deceduto, i suoi eredi accertati.
b) Certificato catastale con indicazione incompleta (nome, cognome, paternità)
Quando il certificato catastale indichi soltanto nome, cognome e paternità (tipico per intestazioni anteriori al 23 luglio 1957), l’attore dovrà dimostrare di avere esperito tutte le ricerche possibili, anche su eventuali omonimi, presso i registri comunali, anagrafici e di stato civile.
A tal fine si deve incaricare un notaio o altro tecnico (Geometra Architetto o ingegnere) per la redazione di una vera e propria relazione al ventennio.
Se tali ricerche risultano infruttuose, si aprono diverse alternative tra cui la notifica per pubblici proclami è solo l’estrema ratio e precisamente:
i. Nomina del curatore dello scomparso (art. 48 c.c.)
L’attore può richiedere la nomina di un curatore dello scomparso, quando sia ragionevole presumere che l’intestatario sia ancora in vita (criterio statistico: nati non oltre 100 anni prima) ma non se ne abbiano più notizie, nonostante le ricerche.
ii. Nomina del curatore dell’eredità giacente (art. 528 c.c.)
Quando risulti che l’intestatario sia deceduto, ma non si conoscano gli eredi, l’attore potrà chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente, a condizione che:
  • sia accertata la data e il luogo della morte;
  • non vi siano indizi circa l’esistenza di eredi;
  • non sia ancora decorso il termine decennale per l’accettazione dell’eredità (art. 480 c.c.).
iii. Notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.)
In via residuale ed eccezionale, qualora permanga l’obiettiva difficoltà nell’individuazione del titolare del bene, potrà farsi ricorso alla notificazione per pubblici proclami, previa autorizzazione del giudice.
Quest’ultimo, in base alle circostanze concrete, potrà disporre anche la pubblicazione sintetica su un quotidiano locale (art. 150, comma 2, c.p.c.).
Tuttavia, la notificazione per pubblici proclami non è consentita verso eredi non identificati o di incerta esistenza, pena la nullità della notifica (cfr. Cass. 27520/2011; 5031/2022; 11299/2018).
iv. Convenzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio
In estremo subordine, qualora sia accertata o presunta la morte dell’intestatario e vi sia la certezza giuridica dell’assenza di chiamati all’eredità o della mancata accettazione, l’attore potrà convenire in giudizio l’Agenzia del Demanio, per effetto della devoluzione dell’eredità allo Stato ai sensi dell’art. 586 c.c.
  • litisconsorzio necessario usucapione

  • mediazione obbligatoria d.lgs. 28/2010

  • legittimazione passiva giudizio di usucapione

  • curatore dell’eredità giacente art. 528 c.c.

  • curatore dello scomparso art. 48 c.c.

  • notifica per pubblici proclami art. 150 c.p.c.

  • Agenzia del Demanio eredità devoluta

  • usucapione e condizione di procedibilità

DIRITTO ALL’OBLIO

Diritto all'Oblio

Nel nostro Ordinamento il concetto di Diritto all’Oblio è stato per la prima volta recepito dalla Cassazione con la Sentenza n. 16111/2013 ritenendolo un aspetto non secondario del generale Diritto alla Riservatezza previsto e disciplinato dall’art. 12 della Costituzione.

La Suprema Corte nella suddetta pronuncia definiva il Diritto all’Oblio come “il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata”.

Il Diritto all’Oblio è stato finalmente normativamente previsto dall’art. 17 comma 1 del GDPR come il diritto ad ottenere la cancellazione dei propri dati sensibili da chi li detiene anche legittimamente.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea già nel 2014 aveva condannato la Google alla cancellazione delle indicizzazioni relative ai propri dati personali su richiesta dei cittadini europei interessati, a meno che non vi fossero particolari ragioni legate al diritto di cronaca o alla funzione pubblica ricoperta dal soggetto.

Lo scorso 25 novembre, la Corte Europea (CEDU Sez. 1 Sent. 25.11.2021 – Ric. 77419-1), ha ribadito tale principio condannando al risarcimento dei danni una testata giornalistica che non aveva provveduto alla deindicizzazione di un articolo di cronaca.

Il Diritto all’Oblio viene materialmente tutelato mediante la deindicizzazione della ricerca ovvero mediante la rimozione del link ma non è applicabile nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all’informazione ciò in ragione della necessaria contemperazione tra il diritto alla riservatezza del soggetto ed il diritto alla informazione della collettività.

Bollette Pazze – Onere della Prova

Cassazione civile, Sezione VI-3, Ordinanza 06/03/2019 n° 6562
La Suprema Corte ha nuovamente ribadito il principio secondo cui, in tema di contratto di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante.
Infatti, in tema di riparto dell’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
La Corte ha ritenuto inadeguata la motivazione della Corte di Appello che aveva ritenuto provato il diritto del Fornitore in base alla sola produzione delle bollette.

Prescrizione bollo auto

bollo auto Prescrizione bollo autoIl Bollo Auto, per legge, si prescrive in 3 anni ma il termine di prescrizione non inizia a decorrere alla data di scadenza del tributo ma dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza.
Ad esempio un bollo auto in scadenza maggio 2014 non si prescrive a maggio 2017 ma il 1 gennaio 2018 (dal momento che il termine di prescrizione inizia il 1 gennaio 2015 e si conclude il 1 gennaio 2018).
Di seguito la tabella riassuntiva della prescrizione del bollo auto:

  • Bollo Auto 2012 – 1 GENNAIO 2016
  • Bollo Auto 2013 – 1 GENNAIO 2017
  • Bollo Auto 2014 – 1 GENNAIO 2018
  • Bollo Auto 2015 – 1 GENNAIO 2019
  • Bollo Auto 2016 – 1 GENNAIO 2020
  • Bollo Auto 2017 – 1 GENNAIO 2021

Pertanto alla data del 1 gennaio 2018 si sono prescritti tutti i Bolli Auto scaduti nel corso dell’anno 2014 e non sono ancora prescritti i Bolli Auto scaduti nel corso del 2015 che saranno prescritti solo il 1 GENNAIO 2019.
Le Cartelle Esattoriali relative a Bollo Auto non possono essere impugnate davanti al Giudice di Pace ma devono essere impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
Una Cartella esattoriale contenente Bollo Auto e Sanzioni Amministrative per violazione del Codice della Strada devono essere impugnate dinanzi al Giudice Competente per materia e quindi davanti al Giudice di Pace se si impugna il Ruolo Esattoriale relativo alla Violazione al Codice della Strada e dinanzi alla Commissione Tributaria se si impugna il Bollo Auto

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decreto flussi 2017 immigrazione Decreto flussi 2017: dal 21 marzo la precompilazione delle domande per l'inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari

Decreto flussi 2017: dal 21 marzo la precompilazione delle domande per l’inserimento lavorativo di cittadini extracomunitari

Decreto flussi 2017 per lavoratori stranieri stagionali, dal 21 marzo la precompilazione delle domande

Il 13 marzo 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 13 febbraio 2017, conosciuto come decreto flussi 2017.

Il decreto flussi 2017 è diretto all’inserimento lavorativo di 30.850 cittadini non comunitari per lavori stagionali, non stagionali ed autonomi.
In particolare, il decreto flussi prevede:

– 13.850 quote sono destinate all’ingresso nel territorio italiano di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo;

– 17.000 quote sono, invece, riservate ai nuovi ingressi di cittadini non comunitari per lavoro subordinato stagionale in ambito agricolo e turistico/alberghiero da collocare presso Paesi terzi che abbiano stipulato accordi di riammissione con l’Italia (Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia).

Nell’ambito della prima quota di 13.850 unità, 500 ingressi sono riservati ai cittadini extracomunitari che abbiano già completato nel Paese di provenienza un programma di studio e/o formazione ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 23 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione); altre 100 unità sono riservate, invece, all’ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di coloro che dimostrino di essere di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (art.2 decreto flussi).

Occorre evidenziare, inoltre, che il decreto flussi prevede la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo di diverse quote di cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano che siano già in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi, quali ad esempio studio e/o tirocinio professionale.

Nell’ambito della seconda quota di 17.000 unità, 2.000 ingressi sono destinati ai lavoratori non comunitari di Paesi terzi che abbiano sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione, a condizione che il soggetto richiedente abbia già soggiornato nel territorio italiano per motivi lavorativi nei cinque anni precedenti; in questo caso è, inoltre, necessario che il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Le domande per lavoro non stagionale ed autonomo possono essere inoltrate a partire dallo scorso 20 marzo 2017 e sino al 31 dicembre 2017, mentre le istanze per lavoro stagionale possono essere inviate dal 28 marzo 2017 al 31 dicembre 2017.