La Nuova Legittima Difesa

Il 6 marzo 2019 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge che modifica la disciplina della Legittima Difesa art. 52 c.p.

Le novità:

In base alla normativa previgente la punibilità dell’agente era esclusa a condizione che sussistessero:

  1. Attualità del Pericolo
  2. Ingiustizia dell’offesa
  3. Proporzionalità della reazione

Fermo restando il presupposto della attualità del pericolo, la proporzionalità della reazione era presunta in presenza di una violazione del domicilio (inteso come abitazione o anche luogo di lavoro).

La nuova disciplina della Legittima Difesa introduce una presunzione assoluta di legittimità della reazione anche in assenza del requisito della attualità del pericolo. Sarà, quindi, possibile difendersi mediante l’uso di armi, ancor prima dell’inizio dell’azione criminosa oppure subito dopo il termine della stessa nel momento in cui l’aggressore si sia dato alla fuga.

E’ stato inoltre introdotto all’interno dell’art. 55 c.p. che disciplina l’eccesso colposo di legittima difesa, lo stato di grave turbamento di chi si è difeso. Il riconoscimento dello stato di grave turbamento consentirà di escludere in capo all’agente, la sussistenza dell’eccesso colposo di legittima difesa.

Appaiono evidenti profili di incostituzionalità delle modifiche introdotte che consentono l’uso pressochè indiscriminato della violenza per la tutela di diritti patrimoniali.

Avv. Giuseppe Poerio