Incidente a scuola: responsabilità dell’Istituto o del Ministero?

Al fine di determinare la responsabilità e la conseguente legittimazione passiva al risarcimento nel caso di incidente verificatosi in orario scolastico all’interno dell’Istituto o nelle aree pertinenziali è necessario aver riguardo alla natura Privata o Pubblica dell’Istituto ed alle concrete modalità di verificazione dell’evento.
Nel caso di Scuola Privata, infatti, la responsabilità è sempre da ricondurre all’Istituto in virtù del duplice rapporto contrattuale che lega l’Istituto allo studente/allievo da un lato e all’insegnate dall’altro indipendentemente dalle modalità del sinistro.
In base alle comuni regole privatistiche, infatti l’Istituto risponde per il sinistro occorso nello svolgimento delle attività scolastiche sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale (per il fatto illecito del proprio dipendente legato all’Istituto a un diretto rapporto di lavoro).
Al contrario, il personale docente degli Istituti Statali di Istruzione, si trova in rapporto organico con l’Amministrazione Statale e non con il Singolo Istituto, con la conseguenza che, per effetto dell’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono riferibili direttamente al Ministero della Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste certamente la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a “culpa in vigilando” degli stessi docenti. La responsabilità dell’Istituto resta circoscritta e limitata alle ipotesi residuali in cui sia ravvisabile l’omissione delle cautele necessarie ad impedire la verificazione degli infortuni.
Nel caso di Istituto Pubblico rilevano anche le modalità di verificazione del sinistro dal momento che qualora l’evento sia direttamente riconducibile ad un rapporto con la cosa (come un crollo o la folgorazione per fili elettrici scoperti), la responsabilità sarà quella prevista dall’art. 2051 codice civile per le cose in custodia gravante sull’ente proprietario e su tutti i soggetti tenuti alla manutenzione.