Intercettazioni Telefoniche Ambientali e Rilevamenti GPS sui veicoli

intercettazioni Intercettazioni Telefoniche Ambientali e Rilevamenti GPS sui veicoliDubbi di Costituzionalità dell’art. 268 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.:
le intercettazioni telefoniche, ambientali ed i rilevamenti GPS sui veicoli sono eseguiti mediante apparecchiature MCR di proprietà delle Procure ovvero prese a noleggio da società esterne.
Le Procure non mettono a disposizione delle difese il Capitolato Tecnico delle apparecchiature utilizzate, sprovvisto dei necessari certificati di Collaudo e Taratura della strumentazione.
In base alla normativa europea vigente UNI EN ISO 9001:2015 le caratteristiche tecniche di uno strumento vengono dichiarate dal costruttore dell’apparecchio sui cataloghi e/o manuali di istruzioni, con validità di un anno.
Ciò significa che, se lo strumento viene utilizzato nelle condizioni standard definite dal produttore, esso è garantito un anno dalla produzione.
Nel caso delle indagini svolte dalle Autorità Italiane, non è dato sapere quando gli strumenti utilizzati per l’esecuzione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali e per le rilevazioni GPS siano stati prodotti, quando essi siano stati collaudati ed eventualmente tarati e revisionati.
In assenza dei certificati di collaudo e taratura degli strumenti, le rilevazioni eseguite non possono essere ritenute sufficientemente attendibili.
La Corte Costituzionale con nota Sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione dell’art. 3 Costituzione nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In particolare la Corte ha ritenuto “la palese irragionevolezza di un sistema che consente di dare certezza giuridica e inoppugnabilità ad accertamenti irripetibili – fonti di potenziali gravi conseguenze per chi vi è sottoposto – svolti da complesse apparecchiature senza che la loro efficienza e buon funzionamento siano soggette a verifica «anche a distanza di lustri».
Allo stesso modo, si osserva che anche l’art. 268 c.p.p. intitolato “esecuzione delle operazioni” avrebbe dovuto prevedere l’obbligo di collaudo e taratura della strumentazione utilizzata per le intercettazioni telefoniche ed ambientali nonché per i rilevamenti GPS.
La corretta funzionalità delle apparecchiature, dovrebbe essere infatti adeguatamente certificata per garantire all’imputato la giustizia del Processo (art. 111 Cost.) e la parità di trattamento (tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge) dei cittadini dal momento che alcuni potrebbero essere intercettati con strumenti più efficienti altri con strumenti mal funzionanti senza alcuna garanzia laddove invece sarebbe auspicabile una applicazione di standard uguali per tutti
Si prendano ad esempio tutte le conversazioni nelle quali una parte del dialogo è indicata come “incomprensibile”. Tali conversazioni, ove captate nella loro interezza, avrebbero potuto condurre a risultati investigativi completamente differenti. Lo steso vale per le geo localizzazioni tramite GPS che possono collocare i vari soggetti in determinate località in tal modo attribuendogli la commissione di talune condotte criminose ivi verificatesi.

Ovviamente qualora passasse un discorso del genere verrebbero praticamente posti nel nulla tutti i processi di criminalità organizzata che si fondano su intercettazioni telefoniche e ambientali