La Cassazione sul decreto ingiuntivo europeo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7075 pronunciata il 20 marzo 2017, hanno chiarito che, in tema di ingiunzione europea, i termini per la presentazione del riesame sono quelli stabiliti dall’art. 650 c.p.c. per l’opposizione tardiva.

Come noto, il Regolamento 1896/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ha introdotto la disciplina del procedimento monitorio europeo al fine di consentire a livello trasfrontaliero il recupero di crediti liquidi ed esigibili non contestati.

La questione giunta all’attenzione della Suprema Corte concerne l’interpretazione dell’art. 20 del suddetto Regolamento europeo che contempla l’ipotesi di riesame dell’ingiunzione in casi eccezionali senza, tuttavia, indicare un termine per la proposizione dello stesso; al contrario, l’art. 16 del Regolamento 1896/2006/CE, che disciplina l’opposizione ordinaria, stabilisce un termine di 30 giorni che decorrono dal momento della notificazione del decreto ingiuntivo.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che in mancanza di un termine espressamente previsto dalla normativa europea, è necessario rinviare all’ordinamento interno; d’altra parte l’art. 26 del Regolamento 1896/2006/CE stabilisce che tutte le questioni procedurali non trattate dal presente Regolamento devono ritenersi oggetto di disciplina del diritto nazionale e l’art. 29 Regolamento 1896/2006/CE delega agli Stati membri la regolamentazione della procedura di riesame.

Pertanto, il termine per l’istanza di riesame dell’ingiunzione, di cui all’art. 20 Reg. 1896/2006/CE, è quello previsto dall’art. 650 c.p.c., nel caso in cui l’esecuzione non sia iniziata, ovvero quello di cui al comma 3, art. 650 c.p.c., nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata.