Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: la Cassazione esclude l’attenuante del compenso minimo

Con la sentenza n. 9636 pronunciata il 27 febbraio 2017 la Corte di Cassazione, Sez. I penale, ha escluso che il compenso minimo corrisposto all’autore del reato di cui all’art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), possa configurare un’attenuante ai sensi dell’art. 62,co. 1, n. 4, c.p.

Come noto, l’art. 12, D.Lgs. n. 286/1998, punisce chiunque favorisce illegalmente l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina né ha titolo per la permanenza.

Il reato punito dall’art. 12, D.Lgs. n. 286/1998, come più volte affermato dalla Cassazione, è un reato di pericolo, pertanto esso si configura per il solo fatto di aver posto in essere una condotta potenzialmente idonea a favorire l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato, a prescindere dal verificarsi dell’evento. Trattasi, quindi, di un reato a condotta libera e a consumazione anticipata.

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha chiarito che ad una siffatta fattispecie criminosa non può applicarsi la circostanza attenuante contemplata dall’art. 62, co. 1, n. 4, c.p., secondo cui attenua il reato l’aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità; la norma in commento, infatti, è finalizzata a tutelare la sicurezza interna dello Stato e a rafforzare la cooperazione, e a tal fine non rileva il conseguimento di un ingiusto profitto da parte del reo.

La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato che, pur volendo ammettere che il reato di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 286/1998, contempli, in via residuale, una lesione patrimoniale, questa di certo non potrebbe dirsi di speciale tenuità, giacché arrecata in danno di soggetti che versano in una condizione di disagio, essendo privi di stabile dimora, di reddito e di un lavoro retribuito.

Alla luce delle suddette considerazione, La Corte di cassazione ha, pertanto, accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui applicava una diminuzione della pena ai sensi dell’art. 62, co. 1, n. 4, c.p.