Mantenimento dei figli
Il Tribunale di Roma ed i maggiori Tribunali italiani hanno previsto un Protocollo per individuare quali siano le spese ordinarie (che rientrano nell’assegno di mantenimento dei figli) e quali quelle straordinarie (che non rientrano nell’assegno e che devono essere rimborsate al 50% dal genitore non collocatario).
Sono comprese nell’assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, tasse scolastiche, materiale scolastico di cancelleria, mensa scolastica e farmaci da banco, carburante, ricarica cellulare, gite scolastiche giornaliere, doposcuola, baby sitter e trattamenti estetici.
Sono straordinarie (non comprese nell’assegno di mantenimento) e subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese di iscrizione a scuole private, spese universitarie, spese per alloggio fuori sede, ripetizioni scolastiche, gite scolastiche che prevedono il pernottamento, spese sportive, acquisto veicoli di trasporto (inclusa manutenzione straordinaria), spese sanitarie per interventi chirurgici, cure odontoiatriche e oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono state, altresì, previste delle spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesto l’accordo e che devono essere sostenute da entrambi i genitori): libri scolastici, assicurazione obbligatoria del veicolo (qualora sia stato raggiunto l’accordo per l’acquisto) e spese sanitarie urgenti (interventi chirurgici indifferibili e acquisto di farmaci non da banco).