Separazione giudiziale con addebito
L’addebito della separazione e del succesivo divorzio può essere pronunciato dal Giudice, su richiesta di una parte, quando accerti che la crisi coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali (art. 143 codice civile) dell’altro coniuge. E’ fondamentale ai fini dell’addebito che la condotta contraria ai doveri coniugali sia stata anteriore alla crisi ed in rapporto di causa-effetto con la crisi stessa. Per tale motivo, non sono rilevanti ai fini della pronuncia di addebito eventuali condotte successive all’insorgere della crisi coniugale e al venir meno dell’affectio tra i coniugi. I doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c. sono:
– la fedeltà reciproca
– l’assistenza morale e materiale
– la collaborazione nell’interesse della famiglia
– la coabitazione