Le MULTE non si trasmettono agli eredi del defunto (art. 199 Codice della Strada)

In base all’art. 199 Codice della Strada le multe e le sanzioni amministrative del defunto non si possono trasmettere agli eredi.
Pertanto, qualora gli eredi ricevano una notifica di un verbale di contravvenzione o una cartella esattoriale per violazioni al codice della strada possono chiederne lo sgravio mediante un ricorso in autotutela da inviare direttamente all’Ente creditore ovvero all’Ente preposto al recupero (Equitalia oggi Agenzia Entrate Servizio Riscossione).

Discorso diverso invece per il bollo auto nonché in generale, per le imposte e le tasse gravanti sul defunto o sui beni del defunto le quali, con l’accettazione dell’eredità vengono automaticamente assunte dall’erede il quale, però non è tenuto a corrispondere gli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni. In buona sostanza all’erede, con l’accettazione dell’eredità, si trasferisce il solo debito erariale depurato dagli accessori maturati sino alla morte del dante causa.

A tal fine è bene evidenziare che dei debiti del defunto l’erede risponde con tutti i propri beni presenti e futuri a meno che non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario.
In questo ultimo caso l’erede risponde esclusivamente entro i limiti del valore della eredità e non illimitatamente con tutti i propri beni presenti e futuri.